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ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO

L’art. 4-bis, comma 2, legge n. 459/01, modificato dall’art. 6 leggen. 165/03 novembre 2017, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione (entro il 26 febbraio 2020).

L’opzione dovrà pervenire per posta, o per posta elettronica all’indirizzo: servizidemografici@comunedicupello.it, oppure potrà essere presentata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento di identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

opzione elettori momentaneamente residenti estero

LISTA STATI DOVE NON E’ AMMESSO VOTO PER CORRISPONDENZA