Elezioni Europee 2024 – Esercizio del diritto di voto dei cittadini EU – Caro elettore / Cara elettrice, in occasione delle prossime elezioni europee (6 – 9 giugno 2024), Lei, in qualità di cittadino/a dell’Unione europea qui residente, può, se vuole, esercitare in questo comune il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’ltalia, presentando apposita domanda. Tale domanda, di cui si allega il modello da compilare (disponibile anche sul sito: https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti), dovrà essere presentata personalmente o spedita mediante raccomandata entro l‘11 marzo 2024 al seguente indirizzo: affarigenerali@pec.comunedicupello.it L’esito positivo della richiesta comporterà l’iscrizione del Suo nominativo in un’apposita lista aggiunta; conseguentemente, Le verrà consegnata una tessera elettorale personale, che Le consentirà di votare presso il seggio indicato nella tessera stessa. Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta, Lei potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al Suo Paese di origine: vi è, infatti, il divieto del doppio voto. Gli uffici comunali sono, in ogni caso, a Sua disposizione per eventuali, ulteriori informazioni. 20/02/2024 L’UFFICIO ELETTORALE
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VADEMECUM IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DI COMIZI E RIUNIONI ELETTORALI.

1) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA
In primo luogo, si rammenta che dal 300 giorno precedente quello della votazione inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale data, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
2) ORARIO E DURATA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI
I comizi e le riunioni elettorali saranno tenuti:
– dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30 dei giorni feriali;
– dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 24 nei giorni prefestivi e festivi e l’ultimo giorno di campagna elettorale.
Ogni comizio o riunione elettorale avrà una durata massima di 75 minuti, con intervallo di 15 minuti tra un comizio o riunione elettorale e l’altra nel caso in cui i comizi stessi o le riunioni elettorali si svolgano nella stessa via o piazza.
Sarà inoltre consentito a ciascun partito o gruppo politico di tenere in ogni Comune fino a tre comizi o riunioni elettorali della durata di 2 ore.
Conseguentemente, i comizi o riunioni elettorali potranno svolgersi con inizio alle ore io — 11.30 — 16 — 17.30 – 19 — 20.30 – 22; nei pomeriggi dei giorni prefestivi e festivi ore 16,30 – 18 – 19,30 – 21 – 22,30.
Agli orari anzidetti potranno essere apportate le necessarie modifiche per consentire i comizi © riunioni elettorali di 2 ore di cui alla facoltà suindicata.
Gli orari sopra specificati dovranno essere rigorosamente rispettati e gli eventuali ritardi nell’inizio non daranno diritto a recuperi; questi potranno essere consentiti solo qualora manchi l’oratore successivo. Nel corso dei comizi o riunioni elettorali non potranno effettuarsi contraddittori.
3) PREAVVISO E TURNI DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI
Al fine di disciplinare al meglio l’utilizzo delle piazze e la turnazione nello svolgimento dei comizi, si concorda quanto segue.
Il partito o gruppo promotore invierà richiesta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata:
– al Questore, per il Comune di Chieti, all’indirizzo PEC dippsl21 .OOFO@pecps.poliziadistato.it :
– al Dirigente dei Commissariato di P.S. per i Comuni di Lanciano e Vasto, rispettivamente ai seguenti indirizzi PEC: dipps121.5100@pecps.poliziadistato.it (Comm. P.S. Lanciano);
dipps121.5200@pecps.poliziadistato.it (Comm. P.S. Vasto);
– per tutti gli altri Comuni, al Sindaco (alla PEC del Comune) il quale, per i servizi di ordine pubblico, avvertirà tempestivamente la competente Stazione Carabinieri.
Nella richiesta saranno specificati l’orario di inizio, la piazza prescelta, il nome dell’oratore, la durata del comizio o riunione elettorale, nonché il nome e cognome e i contatti del referente autorizzato a modificarne, eventualmente, i termini.
Ciascuna richiesta dovrà essere trasmessa all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza sopra indicata nei 3 giorni antecedenti quello del comizio ed esclusivamente via PEC, anche allo scopo di certificare l’ordine cronologico di prenotazione dell’area interessata.
In caso di più richieste per comizi concomitanti nello stesso luogo, ai fini dell’assegnazione di quest’ultimo varrà l’ordine di presentazione delle richieste via PEC.
Nell’ultima giornata della campagna elettorale potranno tenersi soltanto comizi della durata massima dì 75 minuti, onde consentire a tutti i soggetti politici interessati dì partecipare alla chiusura della citata campagna elettorale.
4) LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI
In tutti i Comuni, i comizi e le riunioni elettorali non potranno tenersi rivolgendosi all’auditorio dai locali delle sedi dei partiti, né dalle sedi delle Case Comunali o all’interno delle stesse.
Tuttavia, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
Si concorda che le riunioni e gli incontri di propaganda elettorale da tenersi all’interno di locali pubblici, o comunque aperti al pubblico, non sono soggetti a limitazioni di numero, ma gli stessi saranno comunicati alle autorità di Pubblica Sicurezza indicate nel precedente paragrafo 3).
6) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Nel periodo di campagna elettorale, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975, ai sensi del quale l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato daH’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Le relative istanze, concernenti la pubblicità fonica sul territorio di più comuni, dovranno essere indirizzate, con congruo anticipo, alla Prefettura di Chieti a mezzo PEC protocollo.prefch^pec.interno.it, o depositate a mano presso la Prefettura stessa.
7) PROPAGANDA ELETTORALE FIGURATIVA SU MEZZI MOBILI
Sulla base delle direttive fornite dal Ministero dell’Interno, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
Naturalmente i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale.
In particolare, la propaganda elettorale effettuata tramite un veicolo in movimento e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall’altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa mobile.
La legittimità di tale forma di forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento; in caso contrario si configura la realizzazione di una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.
Pertanto, è vietata la sosta prolungata ed ingiustificata dei mezzi adibiti a propaganda mobile.
Deve ritenersi ammessa la possibilità di realizzare soste di breve durata (es. soste tecniche), mentre il rimessaggio deve avvenire obbligatoriamente in luoghi che non consentano la visibilità dall’esterno.
8) CONDOTTA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI
I rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici si impegnano a svolgere azioni presso i propri aderenti affinché la campagna elettorale si attui nel massimo ordine e col reciproco rispetto della libertà di comizi e di manifestazioni e secondo le esigenze di un beninteso spirito democratico, nella consapevolezza che non saranno in alcun modo tollerati attentati alla libertà dei comizi o delle riunioni elettorali, manifestazioni di intolleranza, suoni in pubblico di inni non consentiti.
Ciascun partito potrà utilizzare il tempo assegnato per lo svolgimento di comizi per suonare canzoni o inni, limitatamente ai primi trenta minuti.
Al termine di ciascun comizio o riunione elettorale il partito che l’ha tenuto potrà suonare una sola canzone o inno, la cui durata non potrà eccedere sette minuti e trenta secondi.
Subito dopo potrà eventualmente iniziare a suonare inni il partito che terrà in prosieguo il comizio o la riunione elettorale.
9) DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI
La delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per le consultazioni elettorali è effettuata dalla Giunta comunale.
In particolare, le Giunte devono provvedere all’assegnazione degli spazi entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa.
Si rammenta il divieto di iscrizioni murali o di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, di forme di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso, del lancio o getto di volantini, di affissione di striscioni nonché il divieto di affissione di manifesti del candidato, in modo visibile dall’ esterno, nelle sedi dei comitati elettorali.
I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all’interno delle sedi dei partiti e dei comitati.
Secondo l’orientamento maggiormente condiviso, non ricorre illecito quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all’interno. Pertanto, costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l’esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all’interno del locale e visibile all’esterno attraverso la vetrina.
Non costituiscono violazione delle norme suddette le insegne recanti le sedi dei partiti ovvero le sedi dei comitati elettorali.
Prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, si ribadisce che i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.
A tale proposito, giusta art. 4 della legge n. 212/1956 e successive modifiche e integrazioni, è fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati anche all’interno della stessa coalizione.
Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull’ osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.